LA FORMAZIONE CONTINUA DELL’AVVOCATO PER IL 2021
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi informiamo che il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, con provvedimento n° 310 del 18 dicembre 2020, tenuto conto degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 21 della nostra legge professionale, della situazione emergenziale in atto, della delibera 169 del 2020 ( sotto richiamata) ed in deroga dell’art. 12 del regolamento n° 6 del 2014, e successive modifiche, ha deliberato quanto segue:
1) l’anno solare 2021 non deve essere conteggiato ai fini del triennio;
2) per il 2020 di dovranno conseguire 15 crediti formativi, di cui 12 ordinari e 3 deontologici;
3) si potranno acquisire tutti i crediti per il 2021 tramite la FORMAZIONE A DISTANZA ( FAD);
4) i crediti acquisiti nel 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti dalla delibera 168\2020 e risiduati rispetto alla compensazione operata sempre in virtù del punto 4 della delibera 168\2020, potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021.
Con espressa riserva di eventuali errori, compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??
C.N.F. delibera n° 168\2020
Il Consiglio Nazionale Forense con la delibera n° 168 del 20 marzo 2020 ha previsto delle deoghe ai vincoli ordinari, prevedendo le seguenti modifiche:
1) l’anno solare 2020 non deve essere conteggiato ai fini del triennio;
2) per il 2020 di dovranno conseguire 5 crediti formativi, di cui 3 ordinari e 2 deontologici;
3) si potranno acquisire tutti i crediti per il 2020 tramite la FORMAZIONE A DISTANZA ( FAD);
4) sarà possibile compensare i crediti acquisiti nel 2020 con i crediti acquisiti nel triennio formativo 2017\2019 e con i crediti da conseguire nel triennio successivo.