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Nella speranza che il prossimo Governo traduca in fatti le voci circolate negli ultimi mesi e che sia emanata una legge per la “rottamazione quater”, elenchiamo di seguito le nostre proposte affinché siano evitate disparità di trattamento (presenti nelle precedenti versioni) e siano previste regole meno rigide e più invitanti di quanto successo in passato.

Ricordiamo innanzitutto che la definizione agevolata, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/18, meglio conosciuta come rottamazione ter è stata migliore e più appetibile rispetto a quelle introdotte dall’art. 6 del D.L. 193/2016 e dall’art. 1 del D.L. 148/17, in quanto ai contribuenti è stata concessa la possibilità di estinguere il debito in un periodo di tempo più lungo.

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Infatti, nelle prime due edizioni questa Fondazione non aveva mancato di muovere critiche e di avanzare proposte chiedendo di dare la possibilità di una rateizzazione più ampia per garantire una maggiore capacità di riuscita della procedura.

A nostro parere, affinché la nuova potenziale definizione agevolata produca gli auspicati effetti e raggiunga un maggior gettito (parola sempre apprezzata da ogni governo), le regole stabilite dall’art. 3 necessitano di alcune modifiche e precisamente:

– far rientrare nella rottamazione quater i debiti iscritti a ruolo dal 01.01.2018 al 31.12.2020 e riaprire i termini temporali previsti dalla precedenti rottamazioni, che arrivavano al 31.12.2017;

– far rientrare i decaduti delle precedenti edizioni;

– includere i debiti iscritti a ruolo fino all’entrata in vigore della Legge di conversione dell’eventuale Decreto Legge, sia per aumentare le entrate, sia per evitare disparità di trattamento fra coloro i cui debiti sono stati affidati all’Agente della riscossione entro il 31.12.2020 e quelli che, incolpevolmente, li hanno avuti affidati dopo tale data;

– considerare inclusi nella rottamazione quater anche gli avvisi bonari irregolari al 31.12.2020 cosi come previsto per le cartelle, prevedendo in tal caso che la presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente debba essere inviata agli Enti notificatori;

– aumentare ulteriormente il periodo di tempo per effettuare il pagamento dai 5 anni previsti nella   rottamazione ter a 10 anni, anche in considerazione del fatto che la rateizzazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo è prevista in 6 anni (che potrebbero essere portati ad otto) e quella straordinaria in 10 anni (che potrebbero essere aumentati a dodici);

– prevedere che l’Agente della riscossione sia obbligato a rispettare inderogabilmente i termini stabiliti dal comma 11 dell’art. 3 del Decreto n. 119/18 nell’invio delle comunicazioni ai contribuenti;

– ampliare il margine temporale di presentazione delle istanze di adesione, prevedendo l’inoltro della domanda fino al 31 dicembre 2021 affinché possano essere rese note ai cittadini le cartelle la cui notifica è stata sospesa a far data dal 08 maggio 2020 dai decreti anti covid (si parla di 50 milioni di atti pronti per essere notificati);

– allargare il campo della definizione includendo i tributi locali e dando larga facoltà ai Comuni, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, di deliberare in merito. Confidiamo in tal senso in una maggiore sensibilità degli Enti locali rispetto al passato. E’ bene non dimenticare che nonostante molte attività siano state chiuse per l’emergenza COVID-19 durante l’anno 2020 o addirittura siano oggi ancora chiuse, sono soggette al pagamento della TARI perché la tassazione non è mai stata né prorogata né tanto meno proporzionata al periodo di effettiva apertura. Sarebbe spiacevole, di fronte ad una perdurante sordità dei Comuni, dover trasformare lo slogan “più inquini più paghi”, in  “anche se non inquini paghi”;

– prevedere oltre alla rottamazione, lo stralcio dei debiti fino a 1.500 euro esistenti al 31.12.2020. Lo stralcio dovrebbe essere previsto precedentemente alla rottamazione perché se fra le rateazioni in corso vi sono singoli debiti residui inferiori a tale cifra, il piano di ammortamento cambierà con conseguente necessità di rimodulazione della rate che l’Agente della riscossione dovrebbe comunicare tempestivamente ai contribuenti;

– prevedere che l’Agente delle riscossione, successivamente alla presentazione della domanda di definizione agevolata ed al pagamento della prima o unica rata sia obbligato, entro e non oltre 30 giorni successivi alla prima scadenza, ad inviare al debitore il nuovo piano di ammortamento relativo a precedenti dilazioni in essere, nel caso in cui la definizione agevolata non abbia riguardato tutti i debiti relativi ai carichi facenti parte della rateazione in corso, ma solo parte di essi.

– infine, evitare quanto successo fino alla rottamazione ter quando coloro che avevano aderito alla definizione dovevano presentarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel caso in cui:

– avevano un dilazione in corso prima di presentare la domanda di definizione;

– avevano deciso di rottamare non tutte le cartelle ma solo alcune cartelle di esse;

– dovevano far modificare il piano di dilazione in essere se all’interno erano presenti carichi rottamati.

Comunicare per tempo e con ogni mezzo ai contribuenti la loro esatta e completa posizione, significherebbe anche evitare – in tempo di Covid – lunghe e non desiderate file agli sportelli.

                       

Ancona, 29.01.2021

                                                                      FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

                                                                                       Raffaella Crescentini

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