A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
Vi informiamo che, a seguito della comunicazione di un collega al COA, che ha evidenziato la sua impossibilità a notificare un atto giudiziario tramite posta, a causa del rifiuto dell’addetto allo sportello di ritenere il tesserino di iscrizione all’Albo un documento idoneo al suo riconoscimento, il nostro Consiglio ha delegato un consigliere per approfondire la questione relativa alla valenza del tesserino di iscrizione all’Albo e la sua utilizzabilità.
L’avv. Voltaggio, consigliere incaricato, partendo dalla differenza tra documento di identità (il cui scopo primario è quello di certificare l’identità del cittadino) e documento di riconoscimento ( che ha uno scopo primario diverso ma presenta caratteristiche tali da consentire l’identificazione della persona), così come riportato nel DPR 445 DEL 2000 ART.1, CO 1, LETTERA C e D, ( testo unico sulla documentazione amministrativa), e previa identificazione dell’utilizzabilità dell’uno e dell’altro, come specificato dall’art.35 comma 2 del suindicato DPR, ha desunto la valenza del tesserino di iscrizione all’Albo degli avvocati, attraverso l’equiparazione con il tesserino dell’ordine dei giornalisti, indicato nella nota del Ministero dell’Interno ( prot.. n. 34440/2006/AREA II) quale risposta al quesito posto dalla Prefettura di Varese.
E’ proprio in virtù di tale nota che il tesserino dell’ordine può essere ritenuto un documento di riconoscimento che permette di identificare una persona.
Però non può essere considerato un documento di identità in quanto, sebbene rilasciato da un ente pubblico, non viene rilasciato dall’ amministrazione dello Stato.
Pertanto, considerato quanto sopra, salvo il caso in cui si venga fermati dalla P.S. (ed organi equiparati) per accertare l’identità di un soggetto, la carta d’identità può essere validamente sostituita da un documento di riconoscimento come il nostro tesserino.
Per ogni eventuale ulteriore informazione, e salvi eventuali errori compiuti in buona fede, rimaniamo a tua disposizione, riscontrando questa mail ovvero telefonicamente, al numero 3358238762 .
Con l’impegno di sempre.
Avv. Roberto Nicodemi ed Avv. Giorgia Celletti