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A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
Vi informiamo che il COA Roma, prendendo atto che alcuni colleghi non hanno comunicato la propria casella di posta elettronica certificata, e che nei loro confronti sono pendenti pratiche presso il Consiglio Di Disciplina, ha sottoposto al CNF il seguente quesito : “ Voglia il Consiglio Nazionale Forense esprimere parere circa la possibilità di cancellazione dall’Albo di un avvocato nei confronti del quale è stata accertata la mancanza del requisito della comunicazione all’Ordine dell’attivazione della casella di posta Elettronica Certificata per il quale contestualmente sia pendente una pratica disciplinare presso il competente Consiglio Distrettuale”.
A riguardo vi ricordiamo che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».
La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale[1]) ai rispettivi Ordini.
A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).
A questa normativa va collegato il D.M. 47 del 2016 che prevede la cancellazione dall’Albo, da parte del Consiglio dell’Ordine circondariale,  per l’avvocato nei cui confronti sia stata accertata la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, in difetto di giustificati motivi oggettivi e soggettivi.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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