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LEGGE PINTO: PAGAMENTI INDENNIZZI
LEGGE PINTO:

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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Cari colleghi,
Vi informiamo che la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha emanato un provvedimento per velocizzare il pagamento degli indennizzi riconosciuti  per la durata irragionevole del processo( LEGGE PINTO).
Al fine di permettere a chi di voi vanta crediti di tal genere, Vi riportiamo il testo del documento del Ministero.
BUONE PRASSI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI INDENNIZZI
LIQUIDATI EX LEGE PINTO

Il presente documento, il cui contenuto è stato concordato la Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, si propone lo scopo di fornire ai Colleghi informazioni utili al fine di pervenire ad una più rapida evasione delle richieste di indennizzo liquidati per la durata irragionevole del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, favorendo l’adozione di buone prassi che andranno a giovamento di Cittadini e Colleghi.

A tale fine il Ministero ha segnalato come molto spesso il competente ufficio si trovi a gestire una grande mole di notifiche, richieste e documentazioni inviati contestualmente a plurimi indirizzi reperiti sui pubblici registri, non idonei allo scopo, e spesso reiterati, con ricadute estremamente negative sui tempi di conclusione dei singoli procedimenti e sulla rapidità dei pagamenti, per la
difficoltà di accorpamento e di gestione delle richieste.

Il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto pertanto, d’intesa con il Ministero, di portare all’attenzione dei Colleghi le corrette modalità per l’adempimento delle necessarie formalità per ottenere in tempi più ragionevoli la liquidazione degli indennizzi e delle spese di procedimento.

Ai fini della corretta lettura del presente documento, si segnala che il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, visto l’elevato numero di decreti da pagare, che hanno causato un notevole arretrato, ha elaborato negli scorsi anni un Piano straordinario di rientro del debito che si avvale della collaborazione della Banca d’Italia e che interessa i decreti emessi successivamente al’1.9.2015 (data
del deposito in Cancelleria) dalle Corti di Appello di Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Potenza, Roma e Salerno.

L’Accordo di collaborazione con la Banca d’Italia, scaduto il 31 dicembre 2018, è stato rinnovato il 18 febbraio 2020.

Con riferimento ai decreti emessi dalle corti di appello rientranti nel Piano straordinario, l’istruttoria delle pratiche e il pagamento viene effettuato direttamente dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali.

Per tali decreti saranno pertanto specificamente indicate le differenti prassi da seguire.
1. notifiche di decreti di condanna del Ministero e di sentenze di ottemperanza ai fini del passaggio in giudicato
La notifica va fatta, nel termine di 30 giorni dal deposito del provvedimento (ex art. 5 dellla L. 89/2001) esclusivamente al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura dello Stato. Ogni notifica al diverso indirizzo è improduttiva di effetti giuridici. Si raccomanda pertanto di effettuare una sola notifica presso l’Avvocatura dello Stato e di evitare notifiche telematiche ad indirizzi reperiti sui pubblici registri

2. Uffici competenti al pagamento
A. Per i distretti di Corte di Appello diversi dai nove rientranti nel piano straordinario (v. sopra) spetta all’Ufficio ragioneria della Corte di Appello che ha emesso i decreti di condanna provvedere al pagamento degli indennizzi e delle spese in esso liquidate.
Tali Uffici sono competenti anche per il pagamento degli indennizzi stabiliti nelle sentenze emesse dalla Corte di cassazione nonché per l’esecuzione delle sentenze emesse dai Giudici amministrativi dopo l’1.10.2013 per l’ottemperanza di provvedimenti decisori.
B. Per i nove Distretti di Corte di Appello rientranti nel piano straordinario, il pagamento dei decreti depositati a decorrere dall’1/09/2015, delle sentenze emesse a seguito del giudizio di ottemperanza e delle sentenze della Cassazione verrà effettuato, come detto, dall’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia.

3. Richieste di pagamento
Come è noto la legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate il creditore ha l’onere di rilasciare all’Amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 5/sexies della L. 89/2001 una dichiarazione, ai sensi degli art.li 45 e 46 della L. 89/2001 attestante:
– la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo;
– l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito;
– l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a versare;
– la modalità di riscossione prescelta.
I modelli di dichiarazione, approvati dal Capo dipartimento per gli Affari di Giustizia ex art. 5/sexies
L. 89/2001 con decreto del 28/09/2016, sono quattro:
A) mod. Pinto persona fisica (clicca sul modello per scaricarlo)
B) mod. Pinto persona giuridica(clicca sul modello per scaricarlo)
C) mod. Pinto antistatario (clicca sul modello per scaricarlo)
D) mod. DSAN-eredi (clicca sul modello per scaricarlo)

I modelli, scaricabili anche dal sito del Ministero della Giustizia sono in formato editabile, così da consentirne la compilazione con i programmi di video scrittura.
Al fine di facilitare la loro lettura si consiglia di predisporre la compilazione a mezzo del programma di videoscrittura (ad es. Microsoft Word etc), .
I modelli debitamente compilati e sottoscritti dovranno poi essere inviati a mezzo PEC ai competenti Uffici, in uno con la documentazione

Taluni Uffici chiedono che il modulo sia sottoscritto con firma digitale: si consiglia pertanto di verificare sul sito della Corte di Appello interessata, le modalità di compilazione e sottoscrizione del modulo ove presenti.

Per i Distretti di Corte di appello che non rientrano nel Piano straordinario l’invio potrà essere fatto a mezzo PEC agli indirizzi reperibili sul sito della Corte di Appello interessata.

In calce al presente documento verrà fornito l’elenco degli indirizzi reperiti: si consiglia comunque di verificarne la correttezza presso gli Uffici.

Si segnala che alcuni Uffici chiedono che la documentazione sia sottoscritta digitalmente dal difensore munito di procura.
Per i nove distretti che rientrano nel piano straordinario i moduli, corredati dalla prescritta documentazione, dovranno essere inviati a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it
Ai fini di una più veloce trattazione delle richieste di pagamento nell’oggetto della PEC le parti dovranno indicare la seguente dicitura:
Dichiarazioni / documentazione ex art. 5/sexies L. 89/2001, oltre al nome e al cognome del ricorrente, al numero di Ruolo Generale assegnato al ricorso e (per i soli distretti ricompresi nel piano straordinario) la Corte di Appello che ha emesso il provvedimento.
Al fine di evitare il superamento dei limiti dimensionali della PEC (30MB) si consiglia di non trasmettere più dichiarazioni con un unico invio, ma di generare una comunicazione per ogni richiedente.

E’ auspicabile che i Colleghi, nelle note e/o istanze inviate all’Amministrazione, indichino oltre alla PEC anche un indirizzo di posta ordinaria e/o un recapito telefonico.

Tale indicazione servirebbe a semplificare le comunicazioni informali, nel senso che in tutti i casi in cui l’interlocuzione si presta ad essere svolta per le vie brevi (ad es., la segnalazione che manca un allegato nella nota inviata), il funzionario assegnatario della pratica può contattare il legale con immediatezza, piuttosto che redigere una nota da spedire via PEC.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero di giustizia:

INDIRIZZI AI QUALI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE
(DISTRETTI NON RICOMPRESI NEL PIANO STRAORDINARIO)

prot.ca.torino@giustiziacert.it
prot.ca.milano@giustiziacert.it
rag.ca.brescia@giustizia.it
prot.ca.venezia@giustiziacert.it
prot.ca.trento@giustiziacert.it (anche per Bolzano)
prot.ca.trieste@giustiziacert.it
ragioneria.ca.bologna@giustiziacert.it
prot.ca.firenze@giustiziacert.it
contabilita.ca.ancona@giustiziacert.it
dirigente.ca.laquila@giustiziacert.it
equariparazione.ca.campobasso@giustiziacert.it
prot.ca.bari@giustiziacert.it
ragioneria.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it
prot.ca.catania@giustiziacert.it
ragioneria.ca.palermo@giustiziacert.it
ragioneria.ca.messina@giustiziacert.it
prot.ca.cagliari@giustiziacert.it

Si consiglia di verificare la correttezza dell’indicazione

Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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