CASSA FORENSE: BONUS BABY SITTING
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi rendiamo noto che la Cassa Forense ha provveduto a comunicare all’INPS il numero degli iscritti che possono beneficiare del Bonus Baby-Sitting.
In virtù dell’art. 2, co 6 del D.L. 30 del 2021 i lavoratori autonomi possono ottenere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sittimg nel limite di 100 euro settimanali.
Le istanze vanno presentate diterramente all’INPS.
Vi riportiamo, per opportuna conoscenza, il testo del comma 6 dell’art. 2 del D.L. 30 DEL 2021:
6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori
autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore
sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio
biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono
scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di
cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il
bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi
integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al
presente comma puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede
ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??