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CASSA FORENSE:  BONUS BABY SITTING

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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Cari colleghi,
Vi rendiamo noto che la Cassa Forense ha provveduto a comunicare all’INPS il numero degli iscritti che possono beneficiare del Bonus Baby-Sitting.
In virtù dell’art. 2, co 6 del D.L. 30 del 2021 i lavoratori autonomi possono ottenere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sittimg nel limite di 100 euro settimanali.
Le istanze vanno presentate diterramente all’INPS.
Vi riportiamo, per opportuna conoscenza, il testo del comma 6 dell’art. 2 del D.L. 30 DEL 2021:
6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori
autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore
sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio
biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono
scegliere la corresponsione di uno o piu’  bonus  per  l’acquisto  di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di
cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia
di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il
bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  e’  altresi’  riconosciuto   ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all’INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi
integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo  e’  incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all’articolo  1,  comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al
presente comma puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede
ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e  comunque  in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??
 

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