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CASSAZIONE: DISTRAZIONE DELLE SPESE PER IL PROCURATORE DELLA PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

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Cari colleghi,
Vi  informiano che la Suprema Corte , a Sezioni Unite, con provvedimento del 26 marzo 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: l’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a nome dello Stato non costituisce rinuncia esplicita al beneficio da parte dell’assistito.
La questione giuridica nasce dalla istanza presentata da un collega avanti al Tribunale di Napoli per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell’art. 82 del DPR 115/2002.
Il Tribunale rigettava l’istanza con contestuale revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio  della parte assistita affermando che la richiesta  di distrazione delle spese a favore del difensore comportava l’implicita rinuncia al beneficio del patrocinio.
Contro il provvedimento veniva presentata opposizione ex art. 702 bis c.p.c., che veniva rigettata in quanto “le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato, previste dall’art. 14 legge n°533\1973, non erano applicabili ogni qualvolta veniva invocata dalla parte ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio la condanna alle spese in proprio favore”.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione.
La Sezione competente della Suprema Corte, con ordinanza n° 1989 del 2020, rimetteva gli atti al Primo Presidente per favorire  la risoluzione della questione che vedeva  un chiaro contrasto di giurisprudenza della Corte circa il rapporto tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato  e quello della distrazione delle spese processuali.
La Corte accogliendo il ricorso evidenziava  la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese – l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa e l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam – con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.
Il testo integrale della sentenza è reperibile tramite il presente link: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/8561_03_2021_no-index.pdf.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??
 

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