CONTINUITA’ PROFESSIONALE: STOP AL CONTROLLO PER LA VERIFICA DELL’EFFETTIVO
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Buongiorno colleghi,??
Vi informiamo che il COA Roma, con provvedimento del 9 Aprile 2021, ha precisato che l’avvio del procedimento volto a verificare l’effettivo esercizio della professione forense, prevsito dall’art. 21 della legge professionale, NON E’ POSSIBILE in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 2 co 5 del D.M. 47 del 2016, così come chiarito dal parere del C.N.F del 6 Febbraio 2021, emanato a seguito di chiarimenti richiesti dal COA di Ferrara.
Per opportunità vi riportiamo il testo del quesito posto dal COA di Ferrara, il parere del C.N.F. , il testo dell’art. 21 della legge professionale e il testo del D.M. 46 del 2017.
QUESITO DEL COA FERRARA
Il COA di Ferrara chiede di sapere se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 – e relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dell’esercizio effettivo della professione ai sensi del medesimo DM – sia ostativa all’esercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica e, in caso di risposta negativa, quali debbano essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.
PARERE C.N.F.
Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica dell’esercizio effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo DM in relazione alla verifica dell’esercizio effettivo della professione: in particolare, la norma prevede che con decreto ministeriale debbano essere “stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”.
Si ritiene che, in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica. A ciò si aggiunga che, attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che – a seguito dell’apertura di procedure di infrazione – modifica uno dei requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c).
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 3 febbraio 2021
LEGGE PROFESSIONALE ( L.247/2012)
Art. 21
Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e
prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri;
obbligo di iscrizione alla previdenza forense
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo e’ subordinata
all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo,
abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita’ di
accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita’
per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 1 e con le modalita’ nello stesso stabilite, con
esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarita’ ogni tre anni, compie
le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione
all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicita’, il consiglio dell’ordine esegue la
revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza.
Della revisione e dei suoi risultati e’ data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettivita’, continuativita’, abitualita’ e
prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve
prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovra’ essere
invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o
richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri
di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica
periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il
CNF nomina uno o piu’ commissari, scelti tra gli avvocati con piu’ di
venti anni di anzianita’ anche iscritti presso altri ordini,
affinche’ provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennita’
giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita’ sono a carico del
consiglio dell’ordine inadempiente.
6. La prova dell’effettivita’, continuita’, abitualita’ e
prevalenza non e’ richiesta, durante il periodo della carica, per gli
avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti
del Parlamento europeo.
7. La prova dell’effettivita’, continuita’, abitualita’ e
prevalenza non e’, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternita’ e nei primi due anni di vita
del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal
momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresi’, agli
avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere
stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la
possibilita’ di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita’ di assistenza
continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia
qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di
autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso
di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei
contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale
applicazione del regime contributivo.
10. Non e’ ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza
se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio
della professione forense. (16G00056)
(GU n.81 del 7-4-2016)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31
dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25
giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la
legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio
nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
Art. 2
Modalita’ di accertamento dell’esercizio
della professione in modo effettivo,
continuativo abituale e prevalente
1. Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica,
con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a
norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo
precedente non e’ svolta per il periodo di cinque anni dalla prima
iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si
applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense e’ esercitata in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una
societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA
attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati
allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione
professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con
altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione
con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se
l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata,
comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le
modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della
responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere
congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per
legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di
cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del
provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro
sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono
stabilite le modalita’ con cui ciascuno degli ordini circondariali
individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da
sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Art. 3
Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni
1. La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio
dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e
l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi
oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la
cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica
certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in
forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente.
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni
all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge, nonche’, per
quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l’articolo
36, comma 7, della legge.
5. La cancellazione dell’avvocato dall’Albo comporta la
cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a cui
e’ eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta
eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio
dell’attivita’ professionale non costituisce condizione per
l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’
iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e),
della legge.
Art. 4
Nuova iscrizione all’Albo
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo
2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti
requisiti.
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo
2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e’
divenuta esecutiva.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 815
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti