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di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia e socio Aidr 

Con la propria circolare datata 14 ottobre 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso pubbliche le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” al fine di supportare le Amministrazioni nella definizione dei bandi e degli altri strumenti di selezione dei nuovi progetti.

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È bene precisare che i PNRR sono uno strumento di carattere eccezionale ed hanno come fine principale la trasformazione e il rilancio dell’economia. A differenza di altre misure, sono pertanto incentrati sul raggiungimento di traguardi/milestone (le fasi più rilevanti di natura amministrativa e procedurale) e sugli obiettivi/target (i risultati attesi degli interventi quantificati su risultati misurabili). I contributi terranno pertanto conto dell’effettivo conseguimento di questi due risultati che dovranno essere concordati sin dall’inizio e conseguiti entro le scadenze programmate.

Ad oggi le Amministrazioni centrali hanno concordato circa 1.000 tra traguardi e obiettivi da conseguire entro giugno 2026.

La gestione di questo articolato strumento si basa fondamentalmente su 2 livelli di gestione: il presidio/coordinamento e l’attuazione delle misure (in questa ultima verranno favorite le interlocuzioni con la CE anche per quanto riguarda il controllo e la rendicontazione).

Il presidio e il coordinamento sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cabina di regia) nonché al Tavolo Permanente Partenariato economico, sociale e territoriale al Referente Unico PNRR per la CE, alla Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE) del MEF e all’Unità di missione.

La fase attuativa sarà rimessa invece al Referente Unico dell’Amministrazione e, in base alla tipologia di misura ed al settore di intervento, secondo un principio di autonomia organizzativa, dalle Amministrazioni centrali, dagli enti locali, dalle società pubbliche/private oppure dagli altri Enti pubblici.

Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

  • “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di soggetto attuatore;

“A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione.

Le istruzioni tecniche sono articolate in tre distinte parti:

  1. “Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR” relativa agli avvisi di selezione dei progetti e agli avvisi pubblici;
  2. “Elementi per la predisposizione di una “legge di finanziamento” in ambito PNRR”;
  3. “Elementi comuni all’avvio dei progetti” che costituisce una sezione comune contente gli elementi propedeutici all’avvio dei progetti validi per le procedure “a regia”.

Sintesi della Parte 1: elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito PNRR.

La sezione si apre con la formattazione tipo di un avviso pubblico e la descrizione di come ogni sua sezione dovrà essere correttamente compilata. A conclusione della parte 1 è possibile rinvenire l’Appendice che contiene, a sua volta, i principi, gli obblighi e le priorità trasversali al PNRR da considerare per la redazione dei bandi pubblici:

  1. principio del “Do not significant harm” (DNSH): ciascun progetto non deve danneggiare l’ambiente. A questo proposito si deve tenere conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in particolare, all’art. 9 nel quale vengono stabiliti gli obiettivi ambientali;
  2. principio del tagging clima e digitale: ove la misura (riforma/investimento) lo preveda, richiamare il contributo che la stessa fornisce agli obiettivi climatici e digitali. Pertanto, nel piano finanziario presentato dal soggetto attuatore, dovranno risultare i campi d’intervento che, associati al relativo importo finanziario previsto, siano in grado di alimentare percentualmente il tag d’interesse fino alla soglia stabilita dal PNRR Italia;
  3. obblighi in materia di informazione e comunicazione: fare riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono ispirarsi;
  4. assenza del doppio finanziamento: non dovrà verificarsi mai una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione o, comunque, statali;
  5. conseguimento di target e milestone: occorre considerare la coerenza dei risultati attesi con la tempistica di realizzazione dei traguardi e degli obiettivi. Tale aspetto attiene alla fase di progettazione relativa alla definizione dei risultati attesi.
  6. ammissibilità dei costi per il personale: le PPAA titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto (così come stabilito nel d.l. del 9 giugno 2021, n. 80 e recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in legge n.113 del 6 agosto 2021.

Vengono poi stabilite le priorità trasversali che coinvolgono le categorie meritevoli di maggiore tutela nella progettazione (dovrà essere garantita una percentuale minima di assunzione di donne e di giovani per la realizzazione delle iniziative) nonché la riduzione dei divari di cittadinanza e territoriali che persistono nel Paese da sempre.

Sintesi della Parte 2: Elementi per la predisposizione di una legge di finanziamento in ambito PNRR.

Per i progetti selezionati mediante avviso pubblico, si considerano le leggi di finanziamento che prevedono l’allocazione di risorse finanziarie destinate dagli enti locali alle finalità di sviluppo del territorio.

Le fasi attraverso le quali si svilupperà l’intera procedura sono:

  1. l’atto di finanziamento;
  2. la definizione dei criteri di ammissibilità;
  3. la selezione dei soggetti attuatori;
  4. l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori.

Sintesi della parte 3: elementi comuni propedeutici all’avvio dei progetti.

Questa ultima sezione del documento riguarda le fasi conclusive che, dall’approvazione della graduatoria e dall’individuazione dei progetti selezionati, portano all’accordo di concessione del finanziamento.

A connotare il taglio pratico e l’intenzione di costituire una guida d’uso quanto più utile per i soggetti che saranno coinvolti, è la presenza dei modelli (già perfettamente strutturati) dell’accordo di concessione del finanziamento tra l’amministrazione e il soggetto attuatore nonché della ceck list per la verifica degli elementi minimi da considerare per la selezione dei progetti.

In conclusione si può sostenere che questo documento costituirà di sicuro un autorevole punto di riferimento per coloro i quali saranno interessati sia dal lato delle amministrazioni pubbliche che dei soggetti privati per coordinarsi nella corretta esecuzione di ciascuna fase.

Tenuto conto della complessità dello scenario sono prevedibili aggiornamenti e integrazioni alla versione attuale.

Link ai siti:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21A04886/sg

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