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Un retaggio giuridico del passato

di Francesco S. Amoroso

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Il delitto d’onore era inserito nel codice Rocco del 1930. La pena per questo reato era di massimo sette anni di reclusione qualora l’omicidio (che allora veniva punito con una pena di 21 anni) fosse stato determinato da uno stato d’ira provocato da offesa all’onore arrecato da una donna della famiglia.

In questo codice, abolito con la legge n. 442 del 1981, era contemplato anche il matrimonio riparatore, che prevedeva che chi fosse accusato di stupro, qualora si fosse offerto di sposare la vittima, in tal modo estingueva il reato compiuto.

Due fattispecie incriminatrici che costituiscono un retaggio giuridico del passato.

Per abrogare il delitto d’onore vi erano state in passato delle proposte di legge fra il 1976 e il 1979, ma la questione non venne affrontata concretamente. Nella VIII legislatura (1979 – 1983), grazie a un gruppo di parlamentari donne sensibili su questa tematica giuridica, la questione fu finalmente, e doverosamente posta nell’agenda politico-parlamentare.

Sulla stessa scia abrogatrice di questa opinabile fattispecie incriminatrice, va ricordata la sentenza del 1968 della Corte Costituzionale, che cancellava la disposizione legislativa che puniva solo l’adulterio femminile.

Il delitto d’onore era un reato compiuto da un soggetto con il fine di tutelare il proprio onore o la propria reputazione.

Era previsto dall’art. 587 c.p. che prevedeva delle pene più attenuate per i reati di omicidio e lesioni personali commessi a causa d’onore.

La pena prevista era da tre a sette anni per chi uccideva il coniuge, la figlia o la sorella nel momento in cui ne scopriva l’illegittima relazione carnale, e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata al suo onore o a quello della famiglia.

Stessa pena era prevista per chi uccideva, in tali circostanze, la persona che si trovava in illegittima relazione con il coniuge, la figlia o la sorella.

Va detto che il delitto d’onore non coincideva necessariamente con un omicidio, ma poteva configurarsi anche in lesioni personali.

Nell’immaginario comune questa condotta delittuosa veniva attribuita quasi sempre a un uomo, anche se in realtà poteva essere commesso anche da una donna.

Nel mondo sono molti i Paesi in cui il delitto d’onore è ancora previsto: Pakistan, Palestina, Iran.

Quello di onore è un concetto astratto con il quale si identifica la dignità morale di un singolo.

Si trattava di un delitto commesso per difendere il proprio onore o quello della propria famiglia, in uno stato d’ira derivante da una relazione illegittima da parte della moglie, della figlia o di una sorella, condotta per la quale era prevista una riduzione di pena.

Il comune sentire giustificava, nel periodo storico in cui fu emanato il codice Rocco, la violenza, e in talune circostanze l’omicidio per difendere l’onore, tanto da sfociare in condotte giuridicamente e penalmente rilevanti.

Comunque va detto che specie nel meridione d’Italia era più diffuso il ricorso al matrimonio riparatore: soluzione che permetteva al soggetto che aveva “rubato” la verginità di una donna, nella maggior parte dei casi spesso minorenne, di salvare l’onore della famiglia della vittima, sposandola.

Del resto fa impressione pensare, oggi, che soltanto 40 anni fa, nella patria del diritto, violentare una donna, e poi dirsi disposti a sposarla era praticamente consentito dalla legge.

Così come ucciderla se era venuta meno ai doveri di fedeltà coniugale.

Per completezza di informazione va ricordato che fino al 1996 la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e non contro la persona.

Era previsto addirittura all’articolo 592 del vecchio codice, l’abbandono di neonato per onore.

Retaggi del passato, che per fortuna grazie a un legislatore più illuminato, sono stati cancellati.

 

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