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CON L’IMPEGNO DI SEMPRE…PER TUTTI GLI AVVOCATI ROMANI
GIORGIA E ROBERTO
MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO :
REQUISITI E CONTROLLI
– INFO N° 342 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi ricordiamo che in virtù dell’artcolo 21 della nostra legge professionale ( L.247\2012 ) la permanenza dell’iscrizione all’albo e’ subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.
Le modalita’ di accertamento  sono disciplinate con regolamento di cui al D.M. 47 del 2016, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale, con regolarita’ ogni tre anni, compie le verifiche necessarie, anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.
Con la stessa periodicita’, il C.O.A. esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e’ data notizia al CNF.
La mancanza della effettivita’, continuativita’, abitualita’ e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovra’ essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12, legge professionale.
Qualora il C.O.A. non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o piu’ commissari, scelti tra gli avvocati con piu’ di venti anni di anzianita’ anche iscritti presso altri ordini, affinche’ provvedano in sostituzione.
La prova dell’effettivita’, continuita’, abitualita’ e prevalenza non e’ richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
La prova dell’effettivita’, continuita’, abitualita’ e prevalenza non e’, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternita’ e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresi’, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilita’ di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita’ di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
In base al decreto Ministerial 46 del 2017, la professione forense e’ esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in associazione professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ( ABROGATO CON D.M. 174 2021 IN VIGORE DALL’11 DICEMBRE 2021)ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
I requisiti suindicati devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.
La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al punto sopra, e’ presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita’ con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da
sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ( QUESTO MANCA – NON E’ STATO ANCORA EMANATO E QUINDI GLI ORDINI NON HANNO FATTO I CONTROLLI TRIENNALI PREVISTI)

La cancellazione dall’Albo e’ disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi
oggettivi o soggettivi.
Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente.
La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni all’interessato.
La cancellazione dell’avvocato dall’Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a cui e’ eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio
dell’attivita’ professionale non costituisce condizione per l’iscrizione.

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L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dai punti  a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti
requisiti.
L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsto dal punto e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione e’ divenuta esecutiva.

Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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