Advertisement

Scuola e Costituzione: studente undicenne intervista il giudice Manuali, focus sulle norme attuate dal Governo durante la pandemia

di Silvia Pedrazzini -Uno studente undicenne dell’appennino reggiano intervista il giudice Lina Manuali con domande sulla Costituzione e sulle misure attuate dal governo durante la pandemia. Spunti di riflessione attraverso domande di un ragazzo della scuola secondaria e risposte del giudice Manuali che ha pronunciato la storica sentenza sull’illegittimità dei dpcm disposti durante l’emergenza sanitaria.

Advertisement

 

L’attuale periodo storico è oggetto di discussioni, riflessioni ed interrogativi. I giovani, così come gli adulti, vengono bombardati da regolamenti senza sapere se i loro diritti umani fondamentali siano stati tutelati.

Un alunno di una scuola secondaria dell’appenino reggiano ha voluto porre al giudice Lina Manuali alcuni interrogativi legati all’emergenza sanitaria, alla Costituzione ed al rispetto dei diritti umani fondamentali.

Giova precisare che la dottoressa Lina Manuali è il giudice monocratico della sezione penale del Tribunale di Pisa che ha pronunciato la storica sentenza nella quale ha riconosciuto come illegittimi i DPCM disposti durante i lockdown e l’emergenza sanitaria.

L’intervista:

D: Giudice Manuali, in questo periodo storico potrebbero essere stati compressi i diritti fondamentali della nostra Costituzione?

R: La diffusione del virus Sars Cov 2, che sviluppa la malattia covid 19, ha portato il Governo italiano ad adottare misure restrittive per la salvaguardia dell’interesse collettivo della salute pubblica. Queste misure hanno comportato la compressione e limitazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, primo tra tutti la libertà personale, di cui all’art. 13 Cost. Il Governo ha giustificato le limitazioni richiamando gli art.  16 e 32 Cost, affermando che si trattava di misure che limitavano la libertà di circolazione (art. 16 Cost) per motivi sanitari. Però c’è da dire che, nel momento in cui si vieta alle persone di uscire di casa, se non per comprovati motivi di salute, di necessità o di lavoro, il riferimento alla libertà di circolazione è errato. Libertà di circolazione significa potersi spostare da un luogo ad un altro, e limitare la libertà di circolazione per motivi sanitari (possibile per l’art. 16 Cost. solo per legge e non con atto amministrativo come sono i DPCM), significa vietare di raggiungere un luogo dove è in corso una problematica sanitaria o di allontanarsi dal luogo in cui vi è l’emergenza. Ma impedire ad una persona di uscire dalla propria abitazione, significa incidere sulla libertà personale, in quanto si impedisce alla persona non solo di spostarsi da un luogo ad un altro, ma di partecipare alla vita sociale e di svolgere ogni attività espressione della personalità psico – fisica di ciascun individuo. Pertanto, le misure adottate si sono tradotte, in pratica, negli arresti domiciliari, che per l’art. 13 Cost. possono essere stabiliti in forza di legge (e non di atti amministrativi) e di provvedimento dell’autorità giudiziaria. Altri diritti compressi sono la libertà di circolazione (art. 16) libertà di riunione (art. 17), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alla scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.). Diritti che sono stati di fatto compressi anche con l’introduzione del green pass, in quanto per l’esercizio degli stessi si è passati da uno stato di libero esercizio ad un esercizio autorizzato in relazione allo stato sanitario dell’individuo, legato alla vaccinazione/guarigione/tampone. Inoltre, per quanto riguarda il diritto al lavoro (art. 36 Cost.), ai lavoratori viene impedito l’accesso al luogo di lavoro se non vaccinati (ad oggi personale sanitario fino al 31.12) o privi di tampone negativo (fino al 30.04), con sospensione dello stipendio. Questo si pone in contrasto con l’art. 1 Cost, che sancisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, con l’art. 36 Cost, che riconosce il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione tale da garantire allo stesso e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, nonché con l’art. 3 Cost che, da un lato, vieta ogni forma di discriminazione dovuta, tra l’altro, a condizioni personali e sociali e, dall’altro lato, impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, il demansionare gli insegnanti non vaccinati rientrati al lavoro, costituisce una discriminazione che viola l’art. 3 Cost, ed il confinare gli stessi in locali isolati, senza alcun contatto con gli altri, talvolta in sotterranei ammuffiti, costituisce mobbing e chi lo attua può essere chiamato a rispondere sia civilmente che penalmente. In conclusione, in questo periodo l’interesse collettivo alla salute pubblica è stato elevato a “Diritto Tiranno” perché fatto prevalere su tutti i diritti fondamentali dell’uomo, violando i principi di necessità, temporaneità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento, legalità e riserva di legge (assoluta o relativa).

Nella nostra Costituzione non esiste una gerarchia dei diritti, in quanto non c’è alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri i diritti fondamentali. Per espressa volontà dei padri costituenti – i diritti fondamentali si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri. Quindi, nel caso in cui l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi che ho prima indicato.

Ritengo, quindi che gli interventi del Governo non abbiano rispettato i principi che ho elencato.

D: La Costituzione prevede lo stato d’emergenza sanitaria?

R: La nostra Costituzione prevede quale stato di emergenza unicamente lo Stato di Guerra, previsto dall’art. 78 Cost., che ricorre in caso di aggressione del territorio italiano da parte di un’altra Nazione. I padri e le madri costituenti hanno volutamente escluso la previsione di uno stato di eccezione/emergenza diverso dallo stato di guerra, nel timore che si potesse giungere all’accentramento di poteri in capo ad un singolo o a pochi soggetti, come accaduto durante il periodo nazi/fascista. Dunque, la Costituzione Italiana non prevede lo stato di emergenza sanitaria, per cui in situazioni emergenziali, la Costituzione ed i principi costituzionali sopra indicati devono costituire la bussola da seguire nell’adozione di provvedimenti che possono limitare e comprimere i diritti fondamentali dell’uomo.

D : Perché la sua sentenza è stata definita storica dai giuristi?

R: Non spetta a me dirlo. Io ho solo applicato i principi costituzionali affermati e voluti dai padri e dalle madri costituenti.

D: La nostra Costituzione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali; ci sono altre leggi internazionali che  tutelano la libertà, la dignità e l’uguaglianza delle persone?

R: Ci sono i trattati e le convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani, quali le convenzioni ONU, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) , la Convenzione di Oviedo che è la Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina, il codice di Norimberga, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.”

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

Advertisement
Articolo precedenteDa Napoli a Mykonos per il dialogo e lo sviluppo mediterraneo
Articolo successivoELISA CAPONETTI: Vittime di violenza: storie di ordinaria quotidianità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui