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La digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti pubblici

 

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di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia, socio Aidr

 

 

La digitalizzazione è un tema centrale in ambito comunitario e, negli ultimi anni, vi sono stati diversi interventi con i quali la Commissione Europea ha trattato l’argomento con l’intento finale di un incremento della qualità della vita dei cittadini. Per quanto riguarda la realizzazione concreta del mercato unico, si ritiene che l’eprocurement possa costituire uno degli strumenti chiave anche per la riduzione delle barriere (spesso di natura tecnica) che, ad oggi, ostacolano la partecipazione delle PMI alle gare[1].

 

Circa 250.000 autorità pubbliche in Europa, ogni anno, realizzano un volume di spesa pari a circa il 14% del Prodotto Interno Lordo europeo[2]. La revisione del codice degli appalti è parte della strategia di riforma contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, secondo le scadenze concordate, dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 1° aprile. Il provvedimento è stato redatto sulla base della legge n.78 del 21 giugno 2022, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” con la quale sono stati fissati i criteri di principio.

 

Questi ultimi, in primis, fanno riferimento alle direttive europee di settore nonché ai principi espressi dalla giurisprudenza nel tempo.

Nella versione del nuovo codice dei contratti, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022, è prevista nel Libro I “Della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione”, un’apposita Parte II denominata appunto “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (art.li 19-36).

 

La nuova impostazione prevede significativi aggiornamenti per il riferimento a principi oramai consolidati nell’ambito dei sistemi informativi. La digitalizzazione dovrà essere applicata in tutto il ciclo di vita dei contratti, ovverosia nelle seguenti fasi: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione sino all’affidamento ed esecuzione. Dovrà essere consentita, dalle piattaforme impiegate per queste finalità, la possibilità di produrre documenti nativi digitali in modo da poter alimentare a loro volta le altre piattaforme con sistematicità e anche al fine di evitare disallineamenti nei dati.

 

Le piattaforme, garantendo la possibilità di essere interoperabili tra di loro, consentiranno, a cascata, l’applicazione del principio once only. Ovverosia i documenti saranno presentati in un solo momento e verranno impiegati per tutto il corso della loro validità dalle stazioni appaltanti o, in generale, dalle diverse amministrazioni.

 

Questo principio è stato peraltro già integrato nel piano triennale per la digitalizzazione 2020-2022[3] nonché è basato sulle indicazioni che emergono anche dall’eGovernment Action Plan 2016-2020[4]. Tenuto conto che i dati saranno conservati su piattaforme dedicate, diverrà necessario adottare misure adeguate in grado di consentire un’adeguata sicurezza informatica nonché la protezione dei dati personali dagli accessi non autorizzati.

 

Questo nuovo impianto orientato al digitale comporterà necessariamente anche un processo, sicuramente orientato al medio-lungo periodo, di riqualificazione del personale della pubblica amministrazione. In questo senso è previsto che le stazioni appaltanti dovranno prevedere la formazione e l’aggiornamento del proprio personale al fine di allineare le competenze con le nuove esigenze. Quest’ultimo punto è chiaramente una derivazione comunitaria collegato all’iniziativa della Commissione Europea con la quale è stato adottato il quadro europeo delle competenze per i professionisti degli appalti pubblici ProcurCompEU[5], quale strumento a sostegno della professionalizzazione degli appalti pubblici. Sono state infatti definite 30 competenze chiave che compongono una matrice. In questo modo è stato definito un riferimento comune per gli addetti al settore.

 

L’ANAC anche nell’ambito digitale avrà ampio risalto per quanto riguarda la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP)e il fascicolo virtuale (FVOE). Nella BDNCP confluiranno tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

 

Sempre la BDNCP interagirà con le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti dovranno utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento nelle fasi di esecuzione e di affidamento dei contratti e, in caso di indisponibilità, sarà possibile avvalersi della piattaforma messa a disposizione da altre stazioni appaltanti, enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome.

 

Ai fini della certificazione delle banche dati verranno redatte le apposite regole tecniche per garantire l’interoperabilità da AgID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. La BNDCP dialogherà direttamente con l’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE in modo da garantire la pubblicità degli atti di gara. Venendo archiviati ed essendo digitalmente nativi, i documenti saranno consultabili costantemente dagli aventi interesse.

 

Nel ciclo di vita dei contratti pubblici le amministrazioni dovranno pianificare il più possibile l’automatizzazione delle procedure ricorrendo all’uso di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’uso dei registri distribuiti.

La digitalizzazione sarà fondamentale per garantire la trasparenza delle procedure anche ai fini di un abbattimento del contenzioso. In particolare è previsto che le piattaforme dovranno consentire l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici mediante l’acquisizione diretta dei dati ivi inclusi anche i verbali delle commissioni.

 

Questo strumento sarà utile per garantire l’accesso agli atti per tutelare il diritto alla difesa in giudizio dei propri interessi  da parte dei partecipanti alle procedure di gara.’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione dovranno essere resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

 

In sostanza il nuovo codice si muove secondo due direttrici ben precise che, tra l’altro, sono inserite nei primi due articoli del corpo normativo: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia”

nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

 

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