IL RICONOSCIMENTO DEI MINIMI TARIFFARI
PER GLI AVVOCATI( CASSAZIONE CIVILE 11788/2023)
INFO N°719
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
nell’augurare un sincero ed affettuoso augurio di Buona Pasqua a voi ed ai vostri cari, abbiamo deciso di chiudere questo primo trimestre parlando di equo compenso e della liquidazione degli onorari da parte dei giudici.
Rileviamo che troppo spesso nei provvedimenti giudiziali non solo non si rispettano i paramentri indicati nel D.M. 55\2014, ma alcune volte la liquidazione del giudice è persino al di sotto delle diminuzioni previste nel testo normativo ( ccdd. minimi tariffari).
Questo non è giusto, considerati i tanti sacrifici che quotidianamente sosteniamo per svolgere la nostra professione.
E’ necessario che ognuno di noi si faccia portatore di questo pensiero quando quotidianamente si confronta con un magistrato.
E per offrirvi un opportuno riferimento giurisprudenziale, vi riportiamo un commento su una sentenza della Suprema Corte che ha confermato l’obbligatorietà del giudice di non andare sotto i minimi previsti dai parametri indicati nel decreto ministeriale. ( PER AVERE COPIA DELLA SENTENZA 11788 DEL 2023 della CASSAZIONE inviateci un messaggio whatsapp al n° 3358238762).
Pertanto, ringraziando gli autori ed i colleghi delegati di CASSA FORENSE che seguono CFNEWS, ve ne riportiamo il contenuto come estrapolato dal sito istituzionale.
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MINIMI TARIFFARI INDEROGABILI PER L’AVVOCATO
19/05/2023
di Leonardo Carbone
Dopo l’abrogazione dei minimi tariffari ad opera del d.l. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani) – abrogato dall’art.12 della l. 21.4.2023 n.49 – e la conseguente “brutta” esperienza delle c.d. liberalizzazioni, il
legislatore – e la giurisprudenza della Suprema Corte -, hanno, sia pure gradualmente, ripristinato il diritto dell’avvocato – ma anche di tutti i professionisti – ad un compenso non inferiore alle tabelle
parametriche approvate dal Ministero (l’ultimo decreto per gli avvocati è il dm n.147/2022), a tutela sia della dignità e decoro del professionista, ma anche a garanzia del cliente per una migliore qualità delle
prestazioni professionali.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato (Cass. 5 maggio 2023 n.11788) che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata
determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art.4, comma 1, del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del
2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate ai decreti parametrici.
Occorre infatti ricordare che in caso di apposita convenzione avvocato/cliente sul compenso, tale pattuizione prevale sulle tabelle parametriche in quanto i parametri si applicano quando il compenso
non è stato determinato in forma scritta.
Tale decisione non fa che confermare le precedenti decisioni della Suprema Corte, in cui si afferma che in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di
lite avvenga in base ai parametri di cui al dm n.55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal dm n.37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere
inderogabile (Cass. 13 aprile 2023 n. 9815;Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
Occorre evidenziare, altresì, che il dm n.147/2022 ha “privato” il giudice della eccessiva discrezionalità nella liquidazione del compenso all’avvocato prevedendo un’unica percentuale volta a regolare gli
aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri, ma anche eliminando l’espressione “di regola” ove prevista nel decreto araetrico.
Aggiungasi che la legge 21.4.2023 n.49 (legge sull’equo compenso) con l’art.12 abroga l’art.2, comma 1, del d.l. n.223/2006, conv. in l. n.248/2006 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge,…..la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono abrogati”), che aveva abrogato le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse e minime.
Le riferite disposizioni legislative e regolamentari (l.n.49/2023; d.m. n.37/2018) e la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, con il ripristino di tariffe minime inderogabili per i professionisti,
hanno restituito dignità all’Avvocatura e garantito una maggiore qualità delle prestazioni professionali.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰
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