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Ill.mo Sindaco di Palermo

On. Roberto Lagalla

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S.P.M.

 

Ill.ma Dr.ssa Brigida Alaimo

Assessore al Bilancio

 

Presidente del Consiglio Comunale

Dr. Giulio Tantillo

 

Ill.ma Dr.ssa Dr.ssa Maria Mandalà

Capo Area Ufficio Tributi Palermo

 

Ill.mo Dr. Andrea Genovese

Responsabile IMU

 

Mezzi di informazione

loro indirizzi

 

 

Palermo 01/06/2024

 

Oggetto: richiesta di un confronto sull’erogazione della riduzione IMU per gli alloggi affittati con contratto concordato assistito dalle OO.SS. degli inquilini e dei proprietari, scongiurando possibile Danno Erariale a carico del Comune.

 

 

 

Ill.mo Sig. Sindaco  On. Roberto Lagalla,

Sempre più spesso i nostri iscritti ci chiedono di essere assistiti contro il diniego dell’Ufficio Tributi del Comune al riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata al 75% del suo valore, per quelle abitazioni che sono state locate, nel rispetto della legge, con contratto di locazione “agevolato” ed assistito dalle OO.SS. degli inquilini e dei proprietari.

Sempre più spesso i cittadini palermitani, che vogliono usufruire di questa agevolazione, si vedono rigettare tale diritto perchè, secondo quanto ci viene riferito, alcuni dipendenti del Comune non confermano la riduzione IMU se il proprietario non ha precedentemente presentato istanza al Comune ed allegato al contratto di locazione anche l’attestazione sindacale.

Si fa presente che la legge n.160 del 2019 all’Art.1 comma 760 dichiara che il cittadino ha diritto alla riduzione IMU al 75% sull’intero valore, se l’unità immobiliare è affittata con la contrattazione concordata ed il contratto sia assistito dalle OO.SS. degli inquilini e dei proprietari senza alcuna discrezionalità dei Comuni. (Comma 760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e’  ridotta  al  75   per cento.)

Inoltre in merito alla pretesa dell’ufficio tributi del Comune di chiedere per la riduzione IMU, oltre all’istanza, anche l’attestazione sindacale o asseverazione che dir si voglia, si fa presente che tale documento non è “essenziale” all’ottenimento della riduzione IMU.

l’Art. 1 comma 8 del D.Lgs 16/01/2017, che riportiamo integralmente, stabilisce: “Le parti contrattuali, nella definizione del  canone  effettivo, possono  essere  assistite,  a  loro  richiesta,   dalle   rispettive organizzazioni  della  proprietà  edilizia  e  dei  conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le  modalità  di attestazione, da  eseguirsi,  sulla  base  degli  elementi  oggettivi dichiarati dalle parti  contrattuali  a  cura  e  con  assunzione  di responsabilità, da parte di  almeno  una  organizzazione  firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico  e  normativo del  contratto  all’accordo   stesso,   anche   con   riguardo   alle agevolazioni fiscali”.

Da tale comma si evince chiaramente che per l’ottenimento degli sconti fiscali è necessaria l’assistenza di ambedue le OO.SS. di categoria, e soltanto in subordine, e solo in mancanza di tale assistenza, che risulta essere la condizione primaria visto che solo così ambedue le parti sono equamente rappresentate, allora bisogna allegare l’attestazione “a cura ed assunzione di responsabilità, di almeno una organizzazione sindacale,” responsabilità dovuta in quanto la controparte, in questo caso, non è sindacalmente rappresentata e quindi si potrà presumere meno tutelata.

Chiaramente tale normativa non prevede alcuna discrezionalità ai Comuni in merito al rilascio dell’agevolazione e nemmeno consente di regolamentare, con procedure interne, tale opportunità fiscale in maniera difforma alla normativa Nazionale.

Purtroppo il Regolamento Comunale IMU della Città di Palermo all’Art. 12  comma  2   (L’agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale) impone una regola “contra legem” perchè riconosce  l’IMU agevolata al 75% solo “ ai contratti muniti di attestazione di rispondenza”  e non ai contratti che corrispondono alla condizione principale per come recita l’art.1 comma 8 del D. Lgs 16 gennaio 2017.

Il perseverare in questo “errore” causa notevoli contrasti tra l’Amministrazione Comunale ed i suoi cittadini.

I quali, pur rispettando la legge dello Stato e pur attenendosi alla condizione primaria per ottenere tale agevolazione fiscale, rappresentando nella stesura del contratto ambedue le parti, inquilino e proprietario, si vedono negato il riconoscimento di tale vantaggio fiscale.

Questo agire del personale del Comune di Palermo, che si attiene sostanzialmente ad un Regolamento Comunale IMU di fatto errato e contra legem, costringe i cittadini ad agire contro l’Amministrazione Comunale sia in sede tributaria che eventualmente legale con costi e spese a carico del Comune, e con un notevole danno erariale (art. 1, quarto comma, L. 20/1994) pur di poter far valere il loro diritto all’IMU agevolata sancito da una Legge dello Stato.

Inoltre ad aggravio di quanto sopra esplicitato, il Comune di Palermo, fin dalla nascita di tale opportunità fiscale, ha sempre preteso dal cittadino una sua richiesta scritta su un preciso modulo predisposto, ed anche in questo caso, in mancanza di tale documento, non ammette la riduzione IMU.

Con la presente nota, le scriventi OO.SS. ANIA Inquilini e CASA MIA Proprietari, firmatarie dell’Accordo Territoriale di Palermo sulle locazioni agevolate, chiedono che gli uffici competenti approvino la riduzione dell’IMU  a favore dei cittadini proprietari di abitazione locata con contratto a canone concordato assistito dalle OO.SS. degli inquilini e dei proprietari e quindi nel rispetto della condizione primaria sancita dall’art.1 comma 8 del D.Lgs. 16 Gennaio 2017.

Ribadiamo che l’imposta IMU ridotta, per come recita l’Art.1 Comma 760 legge 160/19. “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e’  ridotta  al  75  per cento”, è dovuta.

Detto comma non ammette alcuna discrezionalità a favore del Comune, anche in termini di modalità di erogazione del vantaggio fiscale.

Certi che, nel superiore interesse della comunità dei cittadini palermitani, agirà per la rettifica del sistema di erogazione della riduzione IMU rettificando l’Art. 14 del Regolamento Comunale IMU attualmente in vigore, ed in attesa di tale intervento indirizzando l’Ufficio Tributi ad applicare la normativa Nazionale,  cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti e rimaniamo a disposizione per un tavolo di confronto se necessario.

 

Il Segretario Regionale ANIA                                   Il Presidente Provinciale CASA MIA

Dr. Andrea Monteleone                                                           Dr. Gaetano Bonura

 

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