IL DECRETO LEGGE N° 3 DEL 2021: PIGNORAMENTI E RISCOSSIONI
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
in questa difficile situazione personale e professionale, una ulterirore attenzione deve essere posta alle scadenze relative alle cartelle esattoriali ed agli atti impositivi in generale.
Infatti, la necessità per lo Stato di recuperare risorse economiche per sostenere l’economia, determinerà un notevole aumento dell’attività della Agenzia delle Entrate.
Per conoscere le ultime normative a riguardo, abbiamo chiesto al collega Luigi Piccarozzi, che ringraziamo, di riportarci le novità introdotte dall’ultimo decreto legge emanato il 30 gennaio 2021.
L’Av. Piccarozzi ci ha fatto pervenire il seguente documento:
“L’art. 1 del Decreto Legge n. 7, pubblicato in G.U. n 24 del 30 gennaio 2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per la notifica degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché delle cartelle esattoriali ed ogni altro atto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
In merito a quanto previsto dall’articolo 68 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) si prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero entro il 31 marzo 2021.
Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.
Il suddetto Decreto ha previsto anche che gli atti:
A) di accertamento,
B) di contestazione,
C) di irrogazione delle sanzioni,
D) di recupero dei crediti di imposta,
E) di liquidazione e di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020 e saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
Inoltre il DL 7/2021 ha stabilito che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/73, sono prorogati di quattordici mesi (anziché tredici mesi previsti dal D.L. 3/2021) relativamente:
Alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis e 54 bis del DPR 600/73;
alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/86;
Alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del DPR 600/73.
Da ultimo, si ricorda che il Decreto Ristori quater ha stabilito che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza al 10 dicembre 2020 devono essere pagate entro il 1° marzo 2021, in modo da non incorrere nella decadenza delle definizioni agevolate.
N.B.: In questo caso, non sussistono i 5 giorni di tolleranza, ciò significa che il versamento di tutte le rate scadute e non pagate, sia della rottamazione ter, che del “saldo e stralcio”, deve avvenire entro e non oltre la suddetta data.”
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??