A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
Vi informiamo che la legge 120 del 2020, che ha convertito il D.L. 76/2020, modificando l’articolo 14 della legge 53 del 1990, permette agli avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste e dei candidati alle elezioni.
Pertanto il COA Roma, nell’adunanza del 18 febbraio 2021, ha approvato la costituzione di una lista dei nominativi dei colleghi che manifesteranno la propria disponibilità.
Per l’inserimento nel suddetto elenco si dovrà inviare una PEC al seguente indirizzo: segreteria@ordineavvocatiroma.org.
Vi riportiamo per opportuna conoscenza l’art. 14 della legge53\1990 come modificato:
Art. 14.
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonche’ per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, ((gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilita’ all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,)) i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi’ competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita’, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalita’ di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Per ogni eventuale ulteriore informazione, e salvi eventuali errori compiuti in buona fede, rimaniamo a tua disposizione, riscontrando questa mail ovvero telefonicamente, al numero 3358238762 .
Con l’impegno di sempre.
Avv. Roberto Nicodemi ed Avv. Giorgia Celletti