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A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
gentili colleghi ,
Vi informiamo che la legge 120 del 2020, che ha convertito il D.L. 76/2020, modificando l’articolo 14 della legge 53 del 1990, permette agli avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste e dei candidati alle elezioni.
Pertanto il COA Roma, nell’adunanza del 18 febbraio 2021, ha approvato la costituzione di una lista dei nominativi dei colleghi che manifesteranno la propria disponibilità.
Per l’inserimento nel suddetto elenco si dovrà inviare una PEC al seguente indirizzo: segreteria@ordineavvocatiroma.org.
Vi riportiamo per opportuna conoscenza l’art. 14 della legge53\1990 come modificato:
Art. 14.
1. Sono competenti ad eseguire  le  autenticazioni  che  non  siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951,  n.  122,  dal  testo unico delle leggi recanti norme  per  la  elezione  alla  Camera  dei deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi  per  la  composizione  e  la  elezione  degli   organi   delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976,  n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  1976,  n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n.  352,  e  successive  modificazioni, nonche’ per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,  i notai, i giudici di pace,  i  cancellieri  e  i collaboratori  delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle  preture,  i segretari delle procure della  Repubblica,  ((gli  avvocati  iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilita’ all’ordine  di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del  Parlamento,))  i presidenti delle province, i sindaci metropolitani,  i  sindaci,  gli assessori comunali  e  provinciali,  i  componenti  della  conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali  e  provinciali,  i presidenti e i  vice  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  i segretari comunali  e  provinciali  e  i  funzionari  incaricati  dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi’ competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al  presente  comma  i  consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita’, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalita’ di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative  autenticazioni  sono  nulle  se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
Per ogni eventuale ulteriore informazione, e salvi eventuali errori compiuti in buona fede,  rimaniamo a tua disposizione, riscontrando questa mail ovvero  telefonicamente, al numero 3358238762 .

Con l’impegno di sempre.
Avv. Roberto Nicodemi ed Avv. Giorgia Celletti

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