CASSA FORENSE: APPROVATI INDENNIZZI PER COVID-19
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi ricordiamo che dal 15 Aprile è possibile presentare le domande per l’ammissione ai benefici previsti per gli iscritti alla Cassa Forense che hanno contratto l’infezione da visrus COVID-19 nel periodo 1 novembre 2020 – 30 Aprile 2021 e che non siano stati già indennizzati in forza di precedenti misure assistenziali.
Gli importi previsti sono i seguenti:
A) € 4000,00 per i superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti fino al 1 gennaio 2021;
B) € 4.000,00 ai superstiti dell’iscritto per i decessi avvenuti dal 1 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 che non abbiano titolo a godere della copertiura assicurativa caso morte garantita dalla Cassa Forense, tramite EMAPI ( iscritti ultra 75 anni);
C) € 3.000,00 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;
D) € 1.500,00 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto della durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;
E) € 1.000,00 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto determinato da infezione SARS-COV-2 della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompaganato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’ attività professionale nell’intero periodo di isolamento;
Per le misure di cui alle lettere A,B,C e D è stato stanziato l’ importo di 1 milione di euro;
Per la misura di cui alla lettera E è stato stanziato l’importo di 2 milioni di euro ;
E’ richiesta la regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti dell’Ente, con possibilità di presentare all’atto della domanda , richiesta di regolarizzazione spontanea o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa.
Le domande per l’ammissione ai benefici di cui alle lettere C,D,ed E, devono essere presentate esclusivamente ON LINE, mediante apposita procedura che sarà disponibile sul sito della Cassa forense nella sezione ” accesso riservato” a partire dal 15 Aprile 2021 e fino al 30 Giugno 2021 per contaggi contratti e certificati entro il 30 Aprile 2021.
Non vengono prese in considerazione le domande inviate prima del 15 Aprile 21 in forma diversa dalla modalità ON LINE indicata.E’ ammesso l’invio di domande cartacee solo per i beneficiari di cui alla lettera A e B, da parte dei superstiti dell’iscritto.
Tutte le misure sopra indicate non sono cumulabili tra loro nè con le misure tipiche previste dal vigente Regolamento dell’Assistenza . Art.2 comma 1 lett.a) ed art.14 comma 1 lett a).
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??