CON L’IMPEGNO DI SEMPRE….ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI
CARTELLE ESATTORIALI ED ESTRATTI DI RUOLO:
NON PIU’ IMPUGNABILI SALVO TRE CASI
– INFO N° 345 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
Vi ricordiamo che la L. 17.12.2021 n. 215 di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo comma all’art. 12 del D.P.R. 602/1973 che prevede la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si ritengono invalidamente notificati possono essere impugnati solo in tre casi:
pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
blocco di pagamenti da parte della Pa;
perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.
Vi riportiamo il testo della modifica legislativa:
«Art. 3 -bis ( Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo ). — 1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 -bis .
L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Riteniamo che i contribuenti che, all’entrata in vigore della nuova disposizione, hanno già in corso un procedimento a seguito dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, ovvero di cartelle asseritamente non notificate, hanno il diritto alla prosecuzione del procedimento senza che la nuova norma abbia alcuna influenza ed è irrilevante se il procedimento sia pendente in primo grado, appello o cassazione.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??