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CON L’IMPEGNO DI SEMPRE….ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI
CONTRIBUTO UNICO: OBBLIGO PAGAMENTO TELEMATICO E PROCEDURA DI RIMBORSO
– INFO N° 379 –
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cari colleghi,
Vi informiamo che il Ministero della Giustizia , con provvedimento del 23 Febbraio 2022, ha chiarito che il pagamento del contributo unico per l’iscrizione delle cause deve avvenire, per gli uffici che hanno la disponibilità del relativo servizio, fino al 31 dicembre 2022, unicamente con modalità telematica .
Nel caso in cui venisse effettuato il pagamento tramite le rivendite autorizzate (esempio:  tabaccai), sarà necessario compiere nuovo pagamento in modalità telematica.
E’ prevista la possibilità di richiedere il rimborso del contributo non versato nelle modalità telematiche previste dal Ministero.
La procedura da seguire prevede la presentazione dell’stanza presso l’ufficio giudiziario competente, il controllo dal parte del suddetto ufficio ed il pagamento a cura dell’Agenzia delle Entrate, con bonifico bancario o postale.
Per richiedere il rimborso, si dovranno tenere in considerazione i seguenti aspetti.
Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.
Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
1) versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
2)duplicazione dei versamenti;
3) versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
4) versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.
Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione addotta, condizioni imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono l’univoca identificabilità dell’ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).

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In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle Finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.
Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.

Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell’adozione del decreto o dei decreti previsti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – concernenti, tra l’altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare – non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l’indicazione contenuta nello stesso articolo 25.

L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all’ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).
L’istanza può essere presentata direttamente all’ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.
Nell’istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le  comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica;
e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
g) l’importo richiesto a rimborso;
h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell’inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

E’ appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un’unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all’identico ufficio giudiziario competente.

Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.
Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.
Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la “copia per il soggetto che effettua il pagamento” che la “copia per eventuale presentazione all’Ufficio” ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato “attestazione di versamento”, quanto quello denominato “ricevuta di versamento”.
All’istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.
L’ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l’istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l’effettività dell’importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.

Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l’originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l’importo del versamento effettuato e l’effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell’istruttoria compiuta in un’apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell’ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall’articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Il competente funzionario dell’ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d’ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l’attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.
Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull’originale della ricevuta di versamento e sull’originale dell’atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l’avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l’importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.

Terminata l’istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli.
Dell’avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell’ufficio giudiziario.
Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.

L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale. Successivamente, nel rispetto dell’ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l’Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.
L’emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate all’ufficio giudiziario emittente per consentire l’adozione degli opportuni interventi correttivi.
L’ordinativo è emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle Entrate – Ministero delle Finanze.
ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

ALL’UFFICIO GIUDIZIARIO[1] DI ______________________
Il sottoscritto
COGNOME                                                  NOME                                                DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA                              PROV.                       CODICE FISCALE

RESIDENTE in via                                                      COMUNE                     PROV.                      CAP

DOMICILIATO[2] in via                                                COMUNE                     PROV.                     CAP

Recapito telefonico                                              Indirizzo di posta elettronica

avendo versato a titolo di contributo unificato l’importo di euro

in cifre                                                            in lettere                                                           data versamento €

CHIEDE
il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre                                                                          in lettere


IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. ________________

PARTI___________________________________/______________________________

per i seguenti motivi[3] _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO

per i seguenti motivi[4] _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

A) CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)

Codice IBAN

Cod. paese    Check digit    CIN              ABI                CAB                 N. CONTO CORRENTE

B)  CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL’INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA[5] DEL BENEFICIARIO.

DICHIARA
Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA
*  Originale delle ricevute di versamento;

*  Originale dell’atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento[6] ;

*  Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;

*  ____________________________________________________________________;

*  ____________________________________________________________________.

 

 

In fede

Luogo e data  __________________                                 Firma__________________________[7]

 

[1] Indicare l’ufficio giudiziario cui è indirizzata l’istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.
[2] Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.
[3] Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.
[4] Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.
[5] Cancellare la voce che non interessa.
[6] Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.
[7] Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presenta l’istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l’istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità.

Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti??

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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2 Commenti

  1. Buongiorno, posso chiedere il rimborso del contributo unificato qualora effettui Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. per una udienza già fissata avanti il Giudice di Pace?

  2. C’è una disposizione normativa o una prassi che prevede una scadenza entro la quale l’Amministrazione deve procedere al pagamento materiale della somma da rimborsare? Sono trascorsi mesi dal provvedimento con il quale il TAR ha autorizzato la liquidazione del rimborso, ma ancora non ho ricevuto l’accredito sul mio conto.

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