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Tar del Lazio rileva profili di incostituzionalità in 106 provvedimenti di sospensione dal lavoro per obbligo vaccinale: giudizi rimessi alla Corte costituzionale

Il TAR Lazio, con ordinanza dell’ 1° aprile, ha rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di 106 provvedimenti di sospensione dal lavoro  che riguardano il personale appartenente a   Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco; la sospensione dal lavoro  era avvenuta  per non aver assolto all’obbligo vaccinale Covid 19.

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di Silvia Pedrazzini – In riferimento ai 106 provvedimenti di sospensione a carico dei lavoratori appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco, l’ 1° aprile il Tar Lazio ha emesso 5 ordinanze (n. 3793. 3805, 3806, 3807 e 3808) nelle quali il Presidente dello stesso Tar  ha rilevato profili di incostituzionalità di tutti i decreti legge relativi all’obbligo vaccinale ed ha sospeso il giudizio in attesa di un pronunciamento della Corte costituzionale.

TAR-LAZIO-ORDINANZA-N.3793-1.4.22-N.-013782022-REG.RIC_.

TAR-LAZIO-ORDINANZA-N.3805-1.4.22-N.-018722022-REG.RIC_.

TAR-LAZIO-ORDINANZA-N.3806-1.4.22-N.-021862022-REG.RIC_.

TAR-LAZIO-ORDINANZA-N.3807-1.4.22-N.-016482022-REG.RIC_.

TAR-LAZIO-ORDINANZA-N.3808-1.4.22-N.-016672022-REG.RIC_.

Dalle ordinanze emerge che:

“Vista l’ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso;

ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti; considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) sospende il giudizio in epigrafe rinviando la causa per la delibazione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla già predetta ordinanza”.

Il giudice Lina Manuali aveva già pronunciato una sentenza nella quale affermava:

“con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare a incidere sul diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione con violazione dell’articolo 36 della Costituzione”.

La dott.ssa Lina Manuali dichiarava:

” l’introduzione della vaccinazione obbligatoria per i sanitari, il personale scolastico, le forze dell’ordine e gli ultracinquantenni, comporta la  compressione del fondamentale diritto al lavoro, il quale viene declassato da diritto fondamentale a mera aspettativa in presenza di determinati presupposti (ovverosia il requisito della vaccinazione); compressione che è aggravata dalla minaccia della sospensione dal diritto al lavoro e dalla retribuzione, in quanto viene bloccata la corresponsione di ogni emolumento, ivi compresi gli assegni alimentari, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa.

La sospensione dal lavoro per omessa vaccinazione – per espressa previsione nei vari  decreti legge – non ha natura disciplinare, il che esclude la corresponsione dell’assegno alimentare, il quale (avente valore assistenziale e natura indennitaria perché si riferisce al minimo vitale per sé e per la propria famiglia) è, per contro, previsto dalle norme vigenti in automatico in caso di sospensione disciplinare. Ragion per cui la previsione della sospensione della retribuzione, accompagnata dalla mancata previsione dell’assegno alimentare, costituisce una sanzione accessoria con evidente carattere punitivo contra legem, in quanto viola l’art. 36 della Costituzione”.

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